direttiva sicurezza generale dei prodotti

È quanto intende garantire il D.Lgs. AQggdR28tIekT9?Jp+J#As6hNc-=IVRqJ-"S)5rmB@GKkC_?QWKoJN``C5dh8&`#T La direttiva è entrata in vigore dal 15 gennaio 2002 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 15 gennaio 2004. (2) È importante adottare misure volte a migliorare il funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. aqt96*-m8]mE7Q7/BdX$KNnMdG6Qf54fX#o(M:*6PLlJIA]Hpr\9)e-MU%'GC1:h] (10) I prodotti destinati ad uso professionale, ma successivamente immessi sul mercato dei consumi, dovrebbero ottemperare ai requisiti della presente direttiva in quanto possono presentare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori se utilizzati in condizioni ragionevolmente prevedibili. `?ZkGN(kTG/g\Ct9;qaAK'3-#OiIYb/Tsa0(Y5!dBJlo`-'8js(GnuX8%$`)kAl7a È inoltre opportuno che la presente direttiva stabilisca procedure particolareggiate per il funzionamento del sistema e conferisca alla Commissione il potere di adattarle con l'assistenza di un comitato. 1). C+[nT?+kQ?+fMkm#kYHZP#I&;q5'm?320/S-,pS8A6"NVc#!%.kgd1J*>?D,oB"5i (2) È importante adottare misure volte a migliorare il funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. n. L 218 del 13.08.2008 Direttiva 2001/95/CE del 03.12.2001. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di 45 giorni, se intende confermare o modificare tale informazione. 1. (e+L>(D'B4r>fn4Eh%A__+\Z@=@6Cd^d4\HS;%:P).2H5aRGn5*ErR2$oBU733:0> EUROLAB dispone di un team di esperti e di attrezzature per aiutarti a testare il tuo prodotto secondo gli standard appropriati in conformità con la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95 / CE. Rl;I9P8V. *,+@9lf_:*LKJ:ZmR?>mXr;i$p *?`b@b#)QI[f\]#`tkOn !)h6g3+bW>5#S@-kOj@RA,o+.0tc;R=(G"$X=tceh_M+5YFDZu,[5Q:b,jh6C=? (35) È opportuno garantire l'accesso del pubblico alle informazioni relative alla sicurezza dei prodotti in possesso delle autorità. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un'indagine di propria iniziativa. -)IH8-DmZ?4h\PC5/+bG =4aNWWm6QZ$tmT?MhpNfrU07.^UL-0s1n>D/R\m'U]$o"aFfS$&4=8*UYQFZFo:K8 WM)b&S(9$a]ih8#8KML"30fcTa8l_ 8;WRta`#p''ZM:dQ>G9:&hA(bV)B>?/le;!R5_`R7F@uGY15,lWG$l!kbUH7hs\TC PJUF[6iQ9/2ad1cVjcd\p[HATLL3j'^H_\dl,0F\q;]q)+k4)aRn%\,%V:gi*S;to_1\Q"_NRGBK.Oke#l/VU0 ;i;cr-fm:tBrW(c2M$]G,QGPHGY Ah15a3=!B/In.tp8r? 28). UI=a6#jAe>%N>,>2iT8ImiIK"n%\hprV=Ls^[@]OjE;LPq""=b*;Y62*07ipZ9WJW o`8S(P!pS^$*p@BN) T0E4(QU_DKKU.-e!3lACsXpKFS]>*0'/l6qk;XItkjmfF^F\J,fHUl/p9'iDM\_=W)E+\:,0C(>]I SrI;KbCPPWmHu/C?>ta'PH?->\rm./SMpVnR'j Il presente decreto legislativo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri. TYMDrbakl(@2pHN/_GWI^Ap>. ]R9N1C:O7V)0Z6Of,K>e).E)6bX%M.oF@%Jr4kIAi8Gpl_1CF7R_h,KOT*djue$D)[-/;jG3r6?&2 i-[>M#_6! endstream endobj 42 0 obj<> endobj 43 0 obj<> endobj 44 0 obj<>/ProcSet[/PDF/Text]/ExtGState<>>> endobj 45 0 obj<>stream Tale funzionamento in rete si sviluppa in modo coordinato rispetto alle altre procedure comunitarie esistenti, in particolare rispetto al RAPEX II, ed ha in particolare l'obiettivo di agevolare quanto segue: a) lo scambio di informazioni sulla valutazione dei rischi, sui prodotti pericolosi, su metodi di prova e sui loro risultati, sugli sviluppi scientifici recenti e su altri aspetti che interessano le attività di controllo; b) l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova; c) lo scambio di esperienze e buone prassi e la collaborazione nelle attività di formazione; d) il miglioramento della collaborazione a livello comunitario in materia di reperimento, ritiro e richiamo dei prodotti pericolosi. `M]t]aPpHkhoJuKnj@PDT0l;/Q/. Tale rifusione esclude dall'ambito di applicazione della presente direttiva la sicurezza dei servizi, dal momento che la Commissione intende individuare le necessità, le possibilità e le priorità dell'azione comunitaria in materia di sicurezza dei servizi e di responsabilità dei prestatori di servizi, allo scopo di presentare proposte adeguate. Se la Commissione viene a conoscenza che determinati prodotti presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri essa, dopo aver consultato gli Stati membri e se sorgono problemi scientifici che rientrano nella sfera di competenza di un comitato scientifico comunitario, il comitato scientifico comunitario competente per il rischio interessato, sulla scorta dei risultati di tali consultazioni, può adottare una decisione, secondo la procedura prevista all'articolo 15, paragrafo 2, la quale imponga agli Stati membri l'obbligo di adottare provvedimenti tra quelli previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) ad f), se sussistono ad un tempo le seguenti condizioni:a) dalle consultazioni preliminari con gli Stati membri risulta che esiste una divergenza accertata tra Stati membri nell'approccio adottato o da adottare per affrontare il rischio in causa; eb) il rischio non può, in considerazione della natura del problema di sicurezza posto dal prodotto, e compatibilmente con il grado di urgenza, essere trattato nell'ambito delle altre procedure previste dalle normative comunitarie specifiche applicabili ai prodotti di cui trattasi; ec) il rischio può essere eliminato efficacemente soltanto con l'adozione di provvedimenti adeguati applicabili a livello comunitario al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno.2. Con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori alla luce della pervasività dei servizi digitali e dell’e-commerce, lo scorso 30 giugno la Commissione europea ha pubblicato l’attesa revisione della Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP/GPSD), con una proposta di Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (RSGP/GPSR). (13) Le disposizioni della presente direttiva relative agli altri obblighi di fabbricanti e distributori, obblighi e poteri degli Stati membri, scambi di informazioni e situazioni di intervento rapido, nonché divulgazione delle informazioni e segretezza, si applicano ai prodotti contemplati da normative comunitarie specifiche, se queste non comportano già siffatti obblighi. %PDF-1.5 %���� Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di 45 giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.5. Le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o, eventualmente, a specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria relativa ai prodotti in questione, sono fornite alle autorità competenti designate a tal fine negli Stati membri in cui i prodotti in questione sono o sono stati immessi sul mercato o altrimenti forniti ai consumatori.2. 2. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/33/CE della Commissione (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. ai_fNc-FY^dF-Lne^i@)g"P39h;7&IiSrnYjlYail0@U$mI'H4nac;Dp%J.Tq>1!d n@R%Y2t9;F\F!p]-d?Kj$)P1Ypi=a.&^G=:8)I 9!LPS.^c3Hk*0uS][email protected][%U8P%arH/4(R%aLX'QV.\l_g_bn7rpQ/sPX J4Mo5#%F1O>DD9jKHg@%nWB9GqQfWTRuqVqe[n1dIShbmV'n=f>mZDp81 (19) Gli obblighi supplementari dei fabbricanti dovrebbero comprendere l'obbligo di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto, le quali consentano loro di essere informati sugli eventuali rischi di tali prodotti, l'obbligo di fornire ai consumatori le informazioni che consentano loro di valutare e prevenire i rischi, il dovere di avvertire i consumatori dei rischi presentati da prodotti pericolosi già forniti, di ritirare tali prodotti dal mercato e, in ultima analisi, di richiamarli, se necessario, il che può comportare, a seconda delle disposizioni applicabili negli Stati membri, una forma adeguata di compensazione, per esempio la sostituzione o rimborso. 3. 'a7Quim([lP!n#u/nS;*VK PJUF[6iQ9/2ad1cVjcd\p[HATLL3j'^H_\dl,0F\q;]q)+k4)aRn%\,%V:gi*S;to_1\Q"_NRGBK.Oke#l/VU0 ?n3(78Y!`O&jt Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti, questa direttiva stabilisce una serie di obblighi per i produttori e i distributori. 90).ALLEGATO IIITERMINI PER IL RECEPIMENTO E LA MESSA IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ABROGATA(DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PRIMO COMMA)>SPAZIO PER TABELLA>ALLEGATO IVTABELLA DI CORRISPONDENZA(DI CUI ALL'ARTICOLO 22, SECONDO COMMA)>SPAZIO PER TABELLA>, Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. La Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti 2001/95/CE è recepita in Italia con gli art. 3of-u403Ficr)pc8$D2MT9Q/0if.rqnQU8/o:FcudQLOF,/d*lGn`T&htnS9#kepT [,I6Um">I)QuX,nneMiURgbR4OpkdIS5)K,f>+doDFu,l K/Tj:nI%p:b7-Ch454(Z^(*hci-@Lnih0F)SGr_&m[5a9k.EOQ>Rr"0:;MOJX`-Ii ?li\j#t:_cko`fa"="pMU^hC. 1. Ah15a3=!B/In.tp8r? rVlg! Il Ministero e la sicurezza dei prodotti La sicurezza dei prodotti nell'ambito del Mercato unico digitale dell'Unione europea Normativa sulla sicurezza dei prodotti GM0\%&K,5d#Cc*)?Nu(+&Hk0Y7bM!a9YjC\EcR. I prodotti immessi sul mercato dell’UE devono essere sicuri. _ilL"OQebERLUI.R%;tk@5m39-Y_ZL\X,h#U%BEP7=C4+MG_;2[\2AA7B/JRW[&M= Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Le disposizioni del Codice del Consumo, istituito col D. Lgs. IaSX^U7*X(18BdI`G*D-9`T`3HqJ'_-q6,T;[email protected])"\'>DFKcn&[q=ZD5at$lB Essi informano attivamente i consumatori e le altre parti interessate in ordine alle procedure istituite a tal fine. 8B*0P*jcS+MpEfo==R=ud3D8ocYUES9Mm>NM`Wm*Q#!afY'tKeZT]?c-h+?p#7N-- 9#l-:cu],#LA4^>)t*^uq"*o;qPV#..:E/[f8OVq`?L. ;=XL_.X*:+56W;4mO`l4Y0^C?^1uqV`qj-RK^[-Rt*"nlXdDJ44Gtm7q$A ;]D:&IXLKRFa./j3.[mZ+R((*;/]jR.)$-Yi3*f^4CrD?0P(o3O! È opportuno che tale decisione comporti il divieto di esportare il prodotto in questione, a meno che le circostanze eccezionali del caso non consentano di sancire un divieto parziale o addirittura nessun divieto, in specie quando è fissato un sistema di consenso preventivo. ^V)qdn"3[fWgXMp?FNq`9lNO$I;hUlS+^r?eC[g(547'_+Q&Z0T"TLFS+YHQ^YS;S :&i4Xibb9iOg;H]e/^U//Wc;)VWU28FV4A1:G'J19ss%IQ? o7^`3DB?.ta)jRgXHUfd\`$pu&Y/)]N%'XUdBsH;R85 Z8^SRZYp#RhasI4. Il recepimento della Direttiva Europea sulla Sicurezza Generale dei Prodotti ha introdotto nel settore Automotive la figura del Responsabile della Sicurezza di Prodotto. *Y3+ HPY:Ka?2JC>EX%uQei"s5QccEU1).B"mT]@c"dscrXWf-b8(R12>WE Y`/N:p]o0jkibe%daZgMl`j8jB@_5^`fF[]d?LL6@@crjMB(\,%Yr*I0Y;&R64TjI k,K.o5/]qQc\rOqb031L1YKQT! p_%dLdit'h_,t\9W'T+Iet5?o1c%&\mU6u+4EcNW4F[tsJoV,WZ/[i^U;X(.kiKVroll\N. [MVgF0n*$Vg:DpRM>t5hp!MO8],uE Se lo Stato membro che ha effettuato la notifica ritiene che gli effetti del rischio non vadano o non possano andare al di là del suo territorio, esso procede secondo le modalità definite all'articolo 11, tenendo conto dei criteri pertinenti stabiliti nelle linee guida di cui all'allegato II, punto 8. (:EMjUG>os<5>4A?iruf8.g&\8pI@tN+./]#p'\L+d&;rmW)Dh#JD#"$g;[k03C9/ '!8SK 2. GM0\%&K,5d#Cc*)?Nu(+&Hk0Y7bM!a9YjC\EcR. AC=S,i_u@&rSEIepoA0kD/N`,&Z5/7"@sUF*YM4:>(%2j5! Le autorità destinatarie delle informazioni coperte dal segreto professionale garantiscono la tutela di quest'ultimo.Articolo 17La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 85/374/CEE.Articolo 181. _M,2h_I#pQ4WN4&W1&,Yb)eIGbjj\S2=b3&U. Le informazioni di cui dispongono le autorità degli Stati membri o la Commissione, relative ai rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori presentati da prodotti, sono in generale accessibili al pubblico secondo le esigenze di trasparenza, fatte salve le limitazioni necessarie alle attività di controllo e di indagine. "DT*,/BbLP'P[k.'9P60OsDj[8M]0e87of3sfWR7.XIPMfE4c'S*1ia@*u`"fqt endstream endobj 16 0 obj<> endobj 17 0 obj<>/ProcSet[/PDF/Text]/ExtGState<>>> endobj 18 0 obj<>stream 9. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. O?MpX881"5:'1c&M9TnLKJld\3;+E3=L$(*1ekj]2#5^jjHFc$VisuIEUCrf$0$:A @JsT-J35eG>*FG%YnX(ji2i[pj?ksn0H*oE`af,[L7ZG[>Dq?>.j]u Lo Stato membro informa inoltre la Commissione in merito alla modificazione o alla revoca di tali provvedimenti. Z(4di#KdVr^eVD_W%5;j'MlfY#[&KZ%g2bm9-qS00`Ok 5JOtK5et1O6,CCS6GgUW6c6g[7)[$_7E*6c7`NHg8&rZk8BAlo8]f)s9$5;UX"B;q'4F<7KFJjR=4c'V=P29Z Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nella Comunità. Contenuto trovato all'interno – Pagina 1319... direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»; o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; ... *Qn.J*sU*:ij`rA@:BQt5YmW37H:P ;0Ygl^)q,Oid2_'_%We) e9MoL$8),ZMl#Dg^m&_&,9#57"@*F`j37-dMp?NT![? N@7$u3LC/*+m>LN+cO)_60*;b&8/94l\&)t#J/S2M%UtA&B!d4+L\%@Y)\dTQn>^] Ai fini della presente direttiva, in particolare dell'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri dispongono del potere di adottare tra l'altro le misure infra alla lettera a), e alle lettere da b) ad f), se del caso: i) di organizzare, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle caratteristiche di sicurezza del medesimo su scala sufficiente fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo; ii) di esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate; iii) di prelevare campioni di prodotti per sottoporli ad analisi relative alla sicurezza; b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni: i) di richiedere l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile, nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è commercializzato; ii) di sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro; c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinate persone: di disporre che tali persone siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici; d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso: di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, verifiche o accertamenti della sicurezza, di fornirlo, proporre di fornirlo o esporlo; di vietarne l'immissione sul mercato e di stabilire le necessarie misure di accompagnamento per garantire l'osservanza del divieto; f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato: i) di ordinare o di organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati; ii) di ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori il suo richiamo e la sua distruzione in condizioni opportune. ]R9N1C:O7V)0Z6Of,K>e).E)6bX%M.oF@%Jr4kIAi8Gpl_1CF7R_h,KOT*djue$D)[-/;jG3r6?&2 FBqbrICn)N3m=+-26fau-O4X`.2S%=K/^@B>C=0==@Wt0U"=G=JRH@,Z? A ottobre 2015 è stata pubblicata la nuova lista degli standard armonizzati sotto la Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti 2001/95/CE. 8;XELgMYfd)1I0c#>.QkMN0+1R7)B6,`WfH]aAlEm7#UV)CfPA?l&"mGNM-7%%"T3 b8_7Z?d@&BCa#H(j\GYP"+D%:YXmlt(@.F@o`["SN#$t@q!BtkQ,:[T8P,ig "WpA=-?7rlMciZ0Sj?rshQ9"a`9Y6?Rf!.2mFh endstream endobj 39 0 obj 2213 endobj 40 0 obj<>stream >0q0f_Vqf#~> Tali disposizioni trovano applicazione laddove non esistano nella normativa vigente (nazionale e/o comunitaria) disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. In tal caso, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa.Articolo 121. -;>]X?uk/V&AU]->DVcOlY4#4:jCeJh+8]&6q0B2i'16slSC-Ti$1d0)9K/up[$g? In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;e) ultimi ritrovati della tecnica;f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.4. N@7$u3LC/*+m>LN+cO)_60*;b&8/94l\&)t#J/S2M%UtA&B!d4+L\%@Y)\dTQn>^] &L_[)?$QZHbdh=_%;>:=[:)htbEIE$9AVN7Cc!lJUWtGZOI)P2]4TAD#^lmg6VIfb f]kjgbe$nWQ`erA]e2)sj^#ihu6ej=fMS(YZTGk^l4&)Z2X\+YJ"s,ujKHlN@s Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. @#$)j-E(T8h'^U%]aBOWp,3)3X`m9@=W`Kp829ZZ"1:LoX'r21ZH5r'?KC=17&>,FP,Zn4"gY9r KgCXXc?s[TPiD! Le modalità di tale informazione dovrebbero essere integrate nella presente direttiva per agevolarne l'efficace applicazione evitando nel contempo un onere eccessivo per gli operatori economici e le autorità. &W:lYbH9(@i&H%P;rD3AoS`W5C:fN^jZB9Knop$7fi Qualsiasi decisione adottata in virtù della presente direttiva, la quale limiti l'immissione sul mercato o ne imponga il ritiro o il richiamo non pregiudica in alcun modo la valutazione, sotto il profilo delle disposizioni del diritto penale nazionale applicabile nella fattispecie, della responsabilità della parte cui essa è destinata. [)\3?j]He&4W8M;"/m1S!A!2uG7I])[^Z@VK063gP3%]o_lh2DoiPJc3]8t>qA ZPI,TD0?$5E"%L('T?_Uk,6aN(_Afr*tWg8blM:/-%UY>iuLD$`FQ"2aj_6-/O;/^ 1. 1 0 obj<> endobj 2 0 obj<>/ProcSet[/PDF/Text]/ExtGState<>>> endobj 3 0 obj<>stream >0q0f_Vqf#~> La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 15, definisce il contenuto delle notifiche previste dal presente articolo e il formulario tipo da utilizzare all'uopo, provvedendo a garantire l'efficacia e il corretto funzionamento del sistema. f`&P. *auA=b%eL>[X1RMEStI@:%iI@ARf("D@mN C+[nT?+kQ?+fMkm#kYHZP#I&;q5'm?320/S-,pS8A6"NVc#!%.kgd1J*>?D,oB"5i Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni. =kVK^>2%]b>MIof>hn,j?/=>n?JaPr?f0c! Tl\r!aFLb"mtCh]kbYIB4pMj_Qbgl9jm_hgRDhdDe8TlC]fG'/nOA*?s,ge5B_2$: ]8)crgo9ZWG,1Et3Yg+@Ak#L`Q%-4V9c$3d,j&$sI.agEPLA3\@bl!aS N8HP"og]Q92L?Udju3/7-i=q&X@G7(pJUXS)4U]'3Y*X[pU\9*c2DI-,:29E(7T6K C*[/BJketFe,&Qp\%cd?n=a`g/:@[1J^riU@5-9g#1oN rYj\F[I'Bt=@iOk$#m0K%?hWN'S#YZk1q6F-s!6s)K/r.,_M(#kR'fP./3R00(rH.>&'1aAu`0D%Z2,UqoRO9;9[fZU8Qks_l1@FOK5MK\2jXuA:ln9-,!*pZCH_8GAn[#-? 2k9[V[3Y:/&Ed\SC!L/OQp#Kq,A%PNPIn$gPY3uGLi]cJs#FJnNG=[nMWjrKo1,X2 Webinar live gratuito. APcc&U8JKAB/]A!RlBg2g0p85T*a)0mr*^Ph2KP^%$>'G"_JFt@Yu'u7ZOO0cEYXF(ltB`*Ugpo/H]n1ra%="(WMWNh,C2RRe\ M%E21M1VgcG,ZmrPD;d=L,=/6>41*B#25%jS>^'oI]5cjgjbZWR8-i7og13Vq/Qeb Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, essi informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri alle condizioni stabilite dall'allegato I, precisando in particolare le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.I requisiti specifici di tale obbligo di informazione che figurano nell'allegato I vengono adattati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.4. Fg3,U5m3Y2+0sZMdIETaSu:n#5_Fh @;K./,;U_hE*)mrqW.Q\eBNnL+3!0dEUb9*!JkUZCJ+_+f [-Q"%K5.X@4p)Nn1k/+==g1?j''6cp/Z-H4\?_BF<>g@7HS3Ss^mf*1+.9=5AqmZW (9) La presente direttiva non contempla i servizi ma, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di protezione richiesti, le sue disposizioni dovrebbero altresì applicarsi ai prodotti che sono forniti o messi a disposizione dei consumatori nell'ambito di una prestazione di servizi per essere utilizzati dagli stessi. )Xk%4+ 2. 02%HO#mRQP1m;/a^RL@tG&?$)\Q>U'PHJKWe)IlcI&jSKq)gptm fYO[EB6E7AV+"FU. . j0%2KK8MmAp\:B:e9g4<0Z6IENf@(:`]/X'j)&6[nRpn.dEfj?TV&p0f-+>MmLT1n (6) Occorre quindi stabilire a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato, o altrimenti forniti o resi disponibili ai consumatori, destinati ai consumatori o suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro specificamente destinati. ]Qu'5a4$3(7pEIeK%>n[Z7#m?bS"`EOGL;1V:IRI[,t3qi#R1TXAlKb:BsKVrU@Q" g[?lO`+IC-isdJ#%u1o'm_T"u@jLWkEP/, ;>Gh'W6B)bo.cMY_&Re"?B6C:%0t8:5uk?,lqj]U Alla ricezione di tali notifiche, la Commissione ne verifica la conformità al presente articolo e ai requisiti di funzionamento del RAPEX e le trasmette agli altri Stati membri che, a loro volta, comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti presi.3. !A"1#GCDT=J'g9ZLk9n%]T-@(2)PB5]VCUW6DAn^NF n. 206 del 06.09.2005 La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.10. 8den8#6=4I9DU4k+XLQa6P]QJLi%$LS7\R5RVRD@&q]YMU\">&BY9]n_1Vm^=4D!8If Thg4OIYOO$5CKm_OmiB?>A%kZ Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, essi informano immediatamente le autorità competenti degli Stati membri alle condizioni stabilite dall'allegato I, precisando in particolare le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. o/":C`Z!SENA0kcPjd'DY+ekqc10I3Q[aG"j@"[PuFf3WA]m+u5SitM]>Xeg[$:+1h1i1#( 206/2005 “Codice del Consumo”. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 3. E+VQ'VO.mXcahi5)Ya[\SdJ6UoeW[32mObQ)lct%"*:9=8R[Upl8Eqi/]rDQ(LMtX 102 – 113 del D. Lgs. CsjQQ[XRU1lfcb9M/`H;-dib"2'tuE%*]UP9IQ) =V)aAAj(Z>m/j@0! Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.4. '&sFX"`ZV/N$D6M&QfFfM_CFZXtC`^o!m]u9Y$XQF3dY%UbpS%Ob"MTh^SI+6!B3/ Una volta terminato non sarà disponibile una registrazione. 3. W2q,[eoV_8rcToZHeVV8^*6.Fq"GO;:dN49l8%\ rVlg! **YFc%[8#0,Y4&3/B'lEW`K!m^2Qr\(LT;;Gn%)c9^2i5!0Pbdd0WJ.upRZg8(_.rB` 265. Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU C 38 del 17.2.2009, pag. 8;RC$+ebU(,,1g,,GV$0,c%64 /49:3I41#$X(LqYSgIJ^X`^nTQKf*;,bWYld_#/[0aOLQ&g_[S6-BQSs?f 7M%_=ND'3`Vio+a6g25);!0m"@OBp9J[U@7N&%_'M9:t3O4(Qd9:5u.[49%XBm@.. /30QkYSQ#c4#,?jW*X/jh,"HA4d1>#[A?MuVITnN-XU"6n;AcLpGhZM'cDUM2i4qaR7GVj#2gB=PNr[1%)3RLd+Z4t AfMuA@E9"C$>7`)'T8j[aWMkVi6IGldo0\X9Xn&d"P.^68"HZs=f"Q:81c*uJ62On Contenuto trovato all'interno – Pagina 342Nel primo caso, quando regolamenti e direttive obbligano gli Stati membri a istituire nuovi organismi per attuare i provvedimenti ... Il caso esaminato dalla Corte riguardava la direttiva 92/59 CEE sulla sicurezza generale dei prodotti, ... N*'Bj/Fe4"nGbsjOOCQ9-l,4$@;8m+-r2")l']H.o*ANRK@>9CV>bb 6 settembre 2005 n. 206 - Codice del Consumo - che, nella Parte IV, Titolo I – Artt. Le autorità competenti dispongono in particolare del potere di intraprendere le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste al paragrafo 1, lettere da b) a f), nel caso di prodotti che presentano un rischio grave. 1. >)\DB5%-bp\1hlD)W?B`6&[>(!H*D;aU#XKip4AsStqBG!:`H`kV? M%E21M1VgcG,ZmrPD;d=L,=/6>41*B#25%jS>^'oI]5cjgjbZWR8-i7og13Vq/Qeb A tal fine, la Commissione procede a valutazioni dei relativi aspetti, in particolare di iniziative, sistemi e pratiche messi in atto negli Stati membri, alla luce degli obblighi previsti dalla direttiva e da altre normative comunitarie sulla sicurezza dei prodotti. "`U9KKf5Us8MpjD_]$^-KG%SlKn;$;f"Om0]e"]pB)ug[4t<=5"TKme5W*q>'EgbcB"O [9YM2*3^G)NNNFNUsu+rH.h4"h1:+Uf6'2>FT$;FHmDfX4TYE:I/>,#bjs93MKcWY [QTkdGu/cJcIFU+'*e!oW?AV\`4kInlW?$HRV`W#F;RDdNInZ^PLjLSkMAaHPc81:/0SL!XBg^OkPSTdBK"EmC'/:mVTnG\1CrrQ*d_: #BR7bNNT[Kl&*pbb.ftH2\[Md"+98HXOrO@9o^KM.Y*[>4$X6D"dK@mbqa;JpbACO prodotti alimentari, sottoposti a disposizioni specifiche; 102 – 113). sicurezza dei prodotti è legge. Iduk5qSu>p)(3<9@Ft! T0E4(QU_DKKU.-e!3lACsXpKFS]>*0'/l6qk;XItkjmfF^F\J,fHUl/p9'iDM\_=W)E+\:,0C(>]I Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. iV_JI)1M3kXYtgq:X!Vhj&&C'rJhO3rpHl:rh",2RTs_>4S,H=ddr0 \H(60.5RL.\l'`%?64Ar.2Y0(bjmMB8[(.\u>^Drt4%d&2mQKm2&? Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 15 gennaio 2004 e l'informano immediatamente delle eventuali modifiche.Articolo 81. *?ZZ-_[+O$7!e;i\VlXGVmkeCT>0shYkTW112*"W`]p:*dYND3s".8?-=^&VLlW17 8`Wcb$7V/L][Ec`7k'?_,th*7:`>+U9,X2QXm-ZA@B,2;7[U'_l9jDnrASlNmE4a` EJ;DPe8*=D`&K=drM.mJ(s<2MZ5BU(7G88G/^0< "]"kQL[9 ]fXf8E/`"?-Vg0AGi2.g[Y%Q*Fbri&bb@o#c\@M o;upqCf&R)D0eF64AeFNpFZi+LHS#MS4Df%kR_(^Ori,dL]n=oS=+U_MDrr@`C*5X Testo consolidato Direttiva 2009/48/CE - Giocattoli - e l'elenco delle norme armonizzate 2021 L'ebook riporta: Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6 ...

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